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Licenziamento individuale.

chi subisce un licenziamento deve muoversi con tempestività su un doppio binario: prima con un atto stragiudiziale di impugnazione, entro sessanta giorni, poi con il ricorso al giudice del lavoro entro centottanta giorni. La mancata osservanza di uno solo di questi passaggi determina la perdita irreversibile di ogni tutela, tanto reintegratoria quanto indennitaria.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 6, commi I e II, legge n. 604 del 1966 secondo il quale: "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro [...]"

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